Petraglia Felice Scheda personale Università degli Studi di Firenze
Giovanni Canzio
#La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio Archivio Penale 2011, n. Le lontane origini di due recenti sentenze italiane Psicologia e Giustizia, Anno 13, numero 2, Giugno-Dicembre Gli interrogativi suscitati dall’uso delle neuroscienze nell’ambito del processo penale hanno un contenuto di assoluta novità? Prendendo spunto da due recenti sentenze italiane e da una cause célèbre di inizio Novecento (il processo al brigante Musolino), in questo articolo si cercherà di mettere in evidenza come, nel complesso rapporto che ha da sempre legato il diritto alla psichiatria, alcuni punti di frizione tra i due saperi sembrano ripresentarsi con assoluta costanza.
- Chiodini” della Società Italiana di Endocrinologia (1999), Premio Internazionale “Arnaldo Bruno” dell’Accademia Nazionale dei Lincei (2001), Endocrine Society Award per la migliore pubblicazione sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2007), McIlrath Guest Professorship, University of Sydney, Sydney, Australia (2011), Rogerio A. Lobo Award per le migliori pubblicazioni su Reproductive Sciences (2014).
- 85, concernente l’istituzione della banca datti nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.
- Di tutte le possibili intersezioni tra neuroscienze e diritto, ve n’è una ritenuta epocale data dalla finalmente dischiusa possibilità di consentire l’accesso dell’osservazione scientifica a tutte le funzionalità del cervello, vera “stanza dei bottoni” di ogni funzione umana.
- Mettere a confronto le due epoche, da questo punto di vista, può rappresentare un prezioso contributo all’analisi di questioni che solo un deficit di memoria storica può considerare come assolutamente originali.
Il confronto sperimentale tra la mera rappresentazione del dato (statistico) da parte dell’esperto e l’espressione di una convinzione positiva in ordine al grado di
convincimento personale dell’esperto circa le implicazione del dato sulla colpevolezza («sulla base dei dati, penso che Tizio sia responsabile…») hanno evidenziato un
incremento del 70% di decisioni sfavorevoli al
defendant. Se in tema di prelievo di campioni biologici si riscontra, an-che nell’ambito dei contributi dottrinali di casa nostra, una consistente quantità di interventi, meno arato appare il campo che attiene al fenomeno cronologicamente successivo alla raccolta e alla tipizzazione dei profili del DNA, vale a dire quello della conservazione delle informazioni genetiche nella banca dati. Il discorso delle neuroscienze, cioè, afferisce all’uomo inteso come idem, dunque a ciò che nell’uomo non muta, il suo corpo, ma anche la sua indole, le predisposizioni genetiche, laddove la responsabililtà rileva dell’identità intesa come ipseità, cioè quella permanenza di sé che tiene insieme in una cornice narrativa coerente le azione passate, di cui ci riconosciamo autori, e le azioni future verso le quali ci impegniamo. La neuroscienza allora cambia tutto e niente, a patto di restituirla alla sua funzione descrittiva, preservando così una nozione di responsabilità radicata nell’ipseità. Tramite l’espressione “prova scientifica”, tradizionalmente, si fa riferimento o alla cd. “metodo scientifico”, inteso quest’ultimo come un modus procedendi sulla cui base è possibile pervenire ad un giudizio non solo giuridicamente plausibile ma anche fattualmente accettabile…
Felice PETRAGLIA
Il crimine è causato anche da un cattivo funzionamento del cervello a livello biologico. Si tratta di un’idea che è stata contrastata dagli scienziati sociali, ma non sembra vi siano più dubbi, almeno dal punto di vista scientifico, sul ruolo della biologia nella genesi del crimine. L’obiettivo delle neuroscienze diventa quello di integrare le tecniche ordinarie – il colloquio clinico, l’uso di test psicometrici, la raccolta di dati amnestici contribuendo al processo diagnostico e riducendo la variabilità soggettiva di giudizio dei singoli esperti… Uno dei problemi più rilevanti, per chi lavora nel settore della ricerca scientifica con materiale biologico, consiste nello stabilire entro quali limiti e con quali modalità sia lecito conservare campioni oltre il tempo necessario per raggiungere lo scopo per cui il campione è stato raccolto, e se sia legittimo utilizzare i campioni anche per scopi diversi da quelli inizialmente individuati. La comparsa e la rapida moltiplicazione di neologismi come ‘neuroetica’, ‘neuroestetica’, ‘neuroteologia’, ‘neurodiritto’, hanno portato –giustamente –a parlare di una vera e propria neuromania1. Nonostante le buone ragioni per la sua censurabilità, questo fenomeno attesta, però, che l’impresa neuroscientifica ha un’enorme capacità di penetrazione, anche in discipline fra loro molto diverse…
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Dall’“antropologia criminale”, fondata da Cesare Lombroso, alle attuali neuroscienze, i nodi problematici attorno a cui si addensano dubbi, perplessità e critiche non appaiono essere poi cambiati di molto. Mettere a confronto le due epoche, da questo punto di vista, può rappresentare un prezioso contributo all’analisi di questioni che solo un deficit di memoria storica può considerare come assolutamente originali. Di tutte le possibili intersezioni tra neuroscienze e diritto, Melanotan 2 10 mg Canada Peptides ve n’è una ritenuta epocale data dalla finalmente dischiusa possibilità di consentire l’accesso dell’osservazione scientifica a tutte le funzionalità del cervello, vera “stanza dei bottoni” di ogni funzione umana. In effetti, la possibilità di “tracciare” ed osservare in azione le dinamiche neuronali di un soggetto agente, alza notevolmente il grado empirico delle conoscenze sui meccanismi del comportamento umano, prima solo indirettamente e più incertamente inferibili.
Informazioni di Base.
Laura Capraro #
Primi casi “clinici” in tema di prova neuroscientifica Processo Penale e Giustizia, N° 3 (2012) Il ricorso alle neuroscienze per valutare l’imputabilità, cui inora il contributo di tale sapere si è limitato, è ritenuto sostanzialmente legittimo, pur persistendo il dubbio sulle modalità più opportune da seguire per immettere il mezzo istruttorio nel circuito processuale. Invece, le diverse finalità che si intendano affidare alla prova neuroscientifica – come, ad esempio, l’indagine sull’attendibilità del dichiarante – sollevano maggiori riserve, a causa del possibile ridimensionamento del contraddittorio per la prova e delle ricadute sulla libertà morale della persona. L’interazione tra il comportamento umano e l’ambiente appartiene ormai di diritto allo studio delle neuroscienze e di altre discipline collaterali… Le relativamente recenti discipline citate, ma più ancora un nuovo approccio sistemico in cui sia più marcato l’interesse olistico di meglio legare tra loro i fenomeni e le conoscenze, possono aiutare il progettista e auspicabilmente coloro che vivono e lavorano all’interno o in prossimità di queste particolari strutture, a sviluppare sempre più una consapevolezza allargata riguardante il ruolo e l’influenza che l’ambiente fisico assume in particolari circostanze. Non può, poi, non menzionarsi il riferimento alla
prova scientifica, resa nel processo americano dall’expert witness, in cui viene sottolineata l’importanza del come l’esperto comunica i propri dati al giudice.